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Cronaca

Corona censurato: perché il giudice ha bloccato Falsissimo accogliendo il ricorso di Signorini

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fabrizio corona

Il Tribunale di Milano: nessuna prova del presunto “sistema”, contenuti diffamatori e danno irreparabile alla reputazione

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Il Tribunale Civile di Milano ha ordinato il blocco e la rimozione dei contenuti di Falsissimo dedicati ad Alfonso Signorini, accogliendo il ricorso presentato dal conduttore del Grande Fratello contro Fabrizio Corona.
Alla base della decisione, l’assenza di prove, la natura diffamatoria delle affermazioni e il rischio di un danno imminente e irreparabile alla reputazione del ricorrente.

fabrizio corona contro alfonso signorini
Fabrizio Corona – Alfonso Signorini

Corona grida alla censura: “Se zittiscono me, domani zittiscono voi”

Dopo la decisione del tribunale, Fabrizio Corona ha parlato apertamente di censura, accusando il giudice di volerlo silenziare mentre starebbe indagando su “fatti gravi”.
Sui social ha invitato i suoi follower a “fare casino”, rivendicando il diritto di libera espressione sancito dall’articolo 21 della Costituzione.

Una tesi che però non ha convinto il giudice Roberto Pertile.

L’ordinanza: rimozione immediata di tutti i contenuti su Signorini

fabrizio corona
Fabrizio Corona

Con l’ordinanza, il Tribunale ha disposto che Fabrizio Corona rimuova tutti i video e i contenuti testuali e audio riferiti ad Alfonso Signorini da:

  • social network
  • piattaforme di hosting
  • qualsiasi canale direttamente o indirettamente riconducibile a lui

Inoltre, viene vietata la pubblicazione futura di ulteriori contenuti diffamatori o lesivi del diritto alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza del conduttore.

Perché l’articolo 21 non tutela Corona

fabrizio corona
Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha invocato la tutela costituzionale della libertà di stampa, ma il giudice ha chiarito un punto centrale:
Falsissimo non è una testata giornalistica.

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Secondo l’ordinanza, le garanzie previste per la stampa non si applicano ai contenuti di Fabrizio Corona perché:

  • non esiste una struttura editoriale
  • manca un direttore responsabile
  • non c’è una redazione
  • Corona non è iscritto all’albo dei giornalisti
  • non è soggetto a controlli deontologici

Di conseguenza, i suoi video non sono assimilabili a un prodotto giornalistico protetto dall’articolo 21.

I requisiti del diritto di cronaca: tutti mancanti

Anche volendo prescindere dalla natura non giornalistica dei contenuti, il tribunale evidenzia l’assenza dei requisiti fondamentali del diritto di cronaca:

  • verità dei fatti
  • interesse pubblico
  • continenza espressiva

Nel caso in esame, scrive il giudice, “non è dato ravvisare tali condizioni”.

Nessuna prova del presunto “sistema Signorini”

Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda il presunto sistema di ricatti sessuali attribuito a Signorini.
Secondo il Tribunale:

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“Non si rintracciano indizi del sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo”.

Le informazioni diffuse da Corona vengono definite congetturali e illatorie, prive di riscontri oggettivi.
Lo stesso Corona avrebbe ammesso che la Procura deve ancora verificare la fondatezza dei fatti, circostanza che per il giudice equivale a riconoscere che le accuse non sono dimostrate.

Nessun interesse pubblico sulle abitudini sessuali

Il tribunale sottolinea inoltre che non esiste alcun interesse pubblico nel conoscere:

  • le preferenze
  • le abitudini sessuali
  • la vita intima

di Alfonso Signorini.
Neppure la notorietà del personaggio giustifica la diffusione di tali dettagli, che vengono degradati a soddisfazione della curiosità morbosa del pubblico, con finalità di profitto economico personale.

Linguaggio offensivo e mancanza di continenza

Altro elemento decisivo è il linguaggio utilizzato da Corona, giudicato gratuitamente offensivo.
L’ordinanza richiama espressioni come “porco lurido”, definite un’aggressione verbale che nulla ha a che vedere con la critica legittima.

Secondo il giudice, Corona ha accusato Signorini di condotte “immorali e penalmente rilevanti” senza prove, con il solo scopo di offendere la dignità personale.

Il periculum in mora: il rischio di un danno irreparabile

A rendere necessario l’intervento urgente del tribunale è stato anche il periculum in mora, ovvero il rischio concreto di un danno imminente e irreparabile.

Corona, secondo il giudice, avrebbe aggravato la propria posizione preannunciando la diffusione di nuovo materiale su Signorini, rendendo indispensabile un blocco immediato.

La sanzione: 2.000 euro per ogni violazione

Per garantire l’effettività del provvedimento, il Tribunale ha stabilito una misura coercitiva:
Corona dovrà pagare 2.000 euro per ogni futura violazione o per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei contenuti.

Una decisione destinata a fare scuola

L’ordinanza del Tribunale di Milano segna un punto fermo su un tema centrale dell’era digitale:
la differenza tra libertà di espressione e diffamazione, tra informazione e contenuti privi di riscontri.

Una decisione che, oltre al caso Corona–Signorini, potrebbe fare giurisprudenza sul ruolo dei creator e dei contenuti non giornalistici online.

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